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Tribunale federale
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N. 77/2010

Efficace clausola di danno forfettario nel contratto di acquisto di un'autovettura

La Corte federale di giustizia (BGH) ha dichiarato oggi valida una clausola contrattuale contenuta in un contratto di acquisto di un'autovettura, in base alla quale la richiesta di risarcimento danni da parte del concessionario in caso di mancata accettazione del veicolo è fissata a un tasso forfettario del dieci per cento del prezzo di acquisto, ma all'acquirente è riservato il diritto di dimostrare un danno inferiore.
Nel caso deciso, il convenuto ha acquistato un'autovettura usata Toyota Prius dal ricorrente, un rivenditore di veicoli, il 10 gennaio 2008 al prezzo di 29.000 euro. Le condizioni generali utilizzate dal venditore contenevano, tra l'altro, la seguente clausola:
"1. l'acquirente è tenuto ad accettare l'oggetto dell'acquisto entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di disponibilità. In caso di mancata accettazione, il venditore può esercitare i diritti previsti dalla legge.
2. se il venditore chiede un risarcimento danni, questo ammonterà a 10 % del prezzo di acquisto. Il risarcimento sarà maggiore o minore se il venditore dimostrerà un danno maggiore o l'acquirente un danno minore.
Il 15 gennaio 2008 l'acquirente ha receduto dal contratto di acquisto. Con una lettera dello stesso giorno, il venditore ha confermato il recesso dal contratto. Allo stesso tempo, ha chiesto il pagamento dell'indennizzo del dieci per cento del prezzo di acquisto previsto dal contratto di compravendita. L'acquirente ha rifiutato. L'azione per il pagamento di un risarcimento forfettario di 2.900 euro è stata accolta dai tribunali di primo grado.
Il ricorso dell'acquirente è stato respinto. L'VIII Senato civile della Corte federale di giustizia, che è responsabile, tra l'altro, del diritto delle vendite. Il Senato civile della Corte federale di giustizia (BGH), competente anche per il diritto delle vendite, ha stabilito che il risarcimento forfettario dei danni contenuto nelle condizioni generali del venditore non violava il divieto di clausole disciplinato dal § 309 n. 5 lett. b BGB* ed era quindi valido. Ai sensi del § 309 n. 5 lett. b BGB, il partner contrattuale deve essere espressamente autorizzato a provare che non si è verificato alcun danno o che il danno è stato significativamente inferiore alla somma forfettaria. Di conseguenza, l'ammissione della prova deve essere espressamente contemplata nella clausola. Tuttavia, il testo legale non deve essere riprodotto alla lettera. È sufficiente che il riferimento alla possibilità di prova contraria renda chiaro a una parte contraente che non ha familiarità con la legge che essa include la possibilità di dimostrare che non si è verificato alcun danno. Questa condizione è soddisfatta nella clausola utilizzata nel caso deciso. Dal punto di vista di una parte contraente priva di formazione giuridica, è ovvio che la possibilità di provare un danno minore include anche la possibilità di provare che non è stato causato alcun danno.


§ 309 BGB: Divieto di clausole senza possibilità di valutazione

Anche se una deviazione dalle disposizioni di legge è ammissibile, in termini generali non è valida.
...
5 (Richieste di risarcimento forfettario)
l'accordo di una richiesta di risarcimento forfettario da parte dell'utente per danni o indennizzo per una riduzione di valore se
(a) l'importo forfettario supera la perdita o il deprezzamento che ci si può aspettare nei casi regolamentati nel corso ordinario degli eventi; oppure
b) la controparte contrattuale non è espressamente autorizzata a dimostrare che non si è verificato alcun danno o una riduzione di valore o che è significativamente inferiore all'importo forfettario;
...
Sentenza del 14 aprile 2010 - VIII ZR 123/09
AG Mainz - Sentenza del 18 luglio 2008 - 87 C 53/08
LG Mainz - Sentenza del 22 aprile 2009 - 301 S 170/08
Karlsruhe, 14 aprile 2010
Ufficio stampa del Tribunale federale
76125 Karlsruhe
Telefono (0721) 159-5013
Fax (0721) 159-5501

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